1. Il presidente della Regione siciliana in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o, nei casi più gravi e nei casi di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.