Art. 5.
(Controllo dell'attività, sospensione dell'esercizio e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il presidente della Regione siciliana in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o, nei casi più gravi e nei casi di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
      2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

 

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